Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza, e possiedi una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà addebitato a rate direttamente nella bolletta della luce.
L’importo del canone annuo ordinario, pari a 90 euro, sarà suddiviso in quote mensili di 9 euro addebitate in bolletta, da gennaio a ottobre. Nella bolletta troverai una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate del canone.
Il canone si paga una volta sola: vale per tutti gli apparecchi che possiedi tu e che possiedono i componenti della tua famiglia anagrafica, a prescindere da quanti apparecchi si trovino nella casa di residenza, o in un’altra casa.
Richieste di esenzione
Per chi non possiede un televisore, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone. Il modello può essere presentato anche per segnalare eventuali altri casi di esenzione.
Questa dichiarazione va presentata ogni anno. Il modello va inoltrato dal contribuente, o dall’erede, utilizzando un’applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro).
In alternativa, il modello va inviato per posta, in plico raccomandato senza busta e insieme a copia di un documento di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
ATTENZIONE: le dichiarazioni NON devono essere presentate a SINERGAS che non ha alcun titolo a riceverle e non può quindi tener conto di quanto dichiarato.
Per verificare i termini dell’invio, per scaricare il modello e per ogni ulteriore informazione, ti invitiamo a consultare i siti della RAI e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE o a chiamare il numero verde 800 938362.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 8, comma 3 del decreto n. 94 del 13 maggio 2016)
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
MODALITA’ PER CHIEDERE IL RIMBORSO DEL CANONE RAI
Per richiedere il rimborso del canone RAI è necessario compilare un apposito modulo disponibile, insieme alle relative istruzioni, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della RAI ed inviarlo alternativamente:
In forma cartacea, tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino, allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
A partire dal 15 settembre 2016, con trasmissione telematica tramite l’applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sarà richiesta la registrazione ai servizi telematici di Fisconline. In alternativa, è possibile avvalersi di un intermediario abilitato alla presentazione telematica).
Sarà l’Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare i dovuti controlli, a comunicare alle imprese elettriche l’eventuale accredito da effettuare a titolo di rimborso.
Si ricorda infine che il rimborso può essere richiesto nei seguenti casi:
- se è stata presentata nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva attestante che l’intestatario del contratto o un altro componente della medesima famiglia anagrafica hanno più di 75 anni e un reddito famigliare complessivo non superiore a 6.713,98 €
- se è stata presentata nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali in possesso dell’intestatario del contratto o di un componente della medesima famiglia anagrafica
- se l’intestatario del contratto o un componente della medesima famiglia anagrafica hanno già pagato in altri modi il canone (per esempio, mediante l’addebito sulla pensione)
- se l’intestatario del contratto ha pagato il canone mediante addebito sulla fattura elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito in fattura relativa a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica
- se l’intestatario del contratto o un componente della medesima famiglia anagrafica hanno presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi
- altri motivi diversi dai precedenti.
Per maggiori chiarimenti si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate
ALLEGATI
Domande frequenti
Che cos’è il Canone RAI?
Il Canone RAI è un’imposta obbligatoria per chiunque detenga un apparecchio radiotelevisivo o un qualsiasi altro dispositivo adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente da come lo utilizzi. In determinate condizioni si può essere esentati dal pagamento.
Il Canone RAI ammonta a 90 euro per il 2019.
Come si paga?
Generalmente il Canone viene automaticamente corrisposto nelle bollette luce degli utenti domestici residenti, nella misura di 18 euro su 5 bollette su 6. Diversamente – per chi è tenuto al pagamento ma non ha alcuna utenza elettrica intestata –, il Canone può essere saldato tramite F24.
In alternativa, Il canone può essere versato anche tramite addebito sul rateo della pensione, purché il reddito familiare sia non superiore a 18.000 euro.
In quali casi si ha diritto all’esenzione?
Il pagamento del Canone non è dovuto per:
- i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore agli 8.000 euro
- i diplomatici e militari stranieri
- i cittadini che non detengono alcun apparecchio radiotelevisivo in grado di sintonizzarsi al segnale tv
Per ottenere l’esenzione dal Canone bisogna compilare ed inviare all’Agenzia delle Entrate il modulo previsto, che sarà diverso a seconda della condizione che giustifica l’esonero. Le richieste di esenzione per l’anno 2019 possono essere presentate entro il 31 gennaio 2019; le richieste di esenzione per il 2° semestre 2019 possono essere presentate entro il 30 giugno 2019.